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SELF- PUBLISHING: ASPETTI FISCALI

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self-publishing

CREATIVITA’ E CRESCITA PERSONALE

12/11/2024

A chi interessa:

  • a coloro che amano scrivere libri ed essere autori indipendenti;

Cos’è il self-publishing

Self-publishing significa letteralmente, auto-editoria. 

E’ una modalità di pubblicazione nella quale l’autore pubblica autonomamente il proprio libro, senza affidarsi a un editore tradizionale, diventando di fatto editore di se stesso.

In tal modo si trasferisce sulla sua persona tutto il complesso di attività, diritti e doveri che sono propri dell’editore tradizionale.

Il self-publisher si fa carico di tutto il processo che intercorre dalla scrittura del manoscritto alla vendita dell’opera, che sia questa in proprio o con l’utilizzo di piattaforme dedicate. Per cui lui si farà carico di: editing, impaginazione, realizzazione copertina, stampa, promozione e distribuzione, assumendo personalmente anche tutti i seguenti oneri e onori: 

  • l’incasso del prezzo di copertina 
  • acquisto dell’ISBN
  • la gestione delle royalties, 
  • aspetti fiscali e contrattuali, 
  • gestione di tutti i diritti connessi allo sfruttamento dell’opera, etc.

E’ bene sapere che, ad oggi, non esiste una normativa specifica sul self-publishing in Italia, perché questa pratica è troppo recente e il legislatore probabilmente non ha ancora ritenuto opportuno dotarsi di norme, ma ha adattato al self-publishing quelle esistenti sul diritto d’autore. 

Pubblicazione con distribuzione diretta o indiretta

Una prima grande distinzione che dobbiamo compiere per poter comprendere le implicazioni fiscali del self-publishing è la differenza tra:

  • DISTRIBUZIONE DIRETTA, in cui l’autore si occupa personalmente di inviare, di vendere mediante il proprio sito o personalmente le copie dei suoi libri a lettori, librerie, distributori, etc. Di fatto l’autore sta compiendo un’attività d’impresa poiché si sta occupando di tutto il ciclo produttivo e di vendita, sta organizzando e coordinando i mezzi di produzione per ottenere un ritorno economico, pertanto in questo caso è necessario aprire la partita IVA, in quanto il reddito generato è proprio di un’attività economica e quindi è un reddito d’impresa.
  • DISTRIBUZIONE INDIRETTA,  che è la situazione più diffusa. L’autore affida i diritti di distribuzione e vendita del proprio libro ad una piattaforma come StreetLib, Youcanprint… che si occupa di fare da intermediario con le librerie online, librerie fisiche e i lettori per la distribuzione e la vendita. In questo caso, l’autore incassa delle royalties a fronte della cessione dei diritti di distribuzione e vendita e pertanto il reddito ottenuto a titolo di royalties è assimilato al reddito da lavoro autonomo.

In assenza di una disciplina specifica, questo aspetto è stato approfondito da una circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9 del 10 aprile 2019.

In questa circolare infatti viene confermato quanto previsto dal TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), all’articolo 53, comma 2, lettera b) che recita:

“2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:

omissis… b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell’autore o inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali”  

Per questo motivo, in caso di distribuzione indiretta, ciò che viene generato non è un reddito di impresa bensì un reddito da royalties.

In questo caso NON E’ NECESSARIO APRIRE PARTITA IVA perché non si configura una vera e propria attività editoriale tradizionale ma solo un riconoscimento economico per il diritto concesso a terzi (marketplace, librerie online, etc.), di ottenere dei ricavi mediante lo sfruttamento di tale diritto. Viene da sé che l’autore non svolge attività economica ed ecco il perché non necessita di apertura di Partita IVA. 

I diritti d’autore del self-publisher

Continuiamo ora a trattare la situazione in cui il self-publisher utilizza la distribuzione indiretta affidandosi a una piattaforma per la distribuzione e la vendita dei propri libri, siano essi in formato e-book che print on demand. Nasce il problema della tassazione dei redditi da diritti d’autore.

Distinguiamo due casi: 

  • la piattaforma di distribuzione libraria ha sede in Italia come ad esempio StreetLib, questa agirà come sostituto d’imposta e procederà a una trattenuta fiscale nel momento dell’erogazione dei diritti d’autore maturati e fornirà all’autore ogni anno la certificazione unica dei compensi che l’autore dovrà inserire nella propria dichiarazione dei redditi;
  • e il caso in cui la piattaforma con sede in un Paese Estero, come Amazon.  L’autore italiano potrà rilasciare esclusivamente una ricevuta per i compensi ricevuti per diritti d’autore e non sarà soggetto quindi alla ritenuta d’acconto. L’autore dovrà includere queste ricevute per i compensi incassati nella propria dichiarazione dei redditi, affinché vengano tassati secondo la normativa italiana. Nel caso la piattaforma avesse una sede fiscale anche in Italia, si applicano le ritenute d’acconto in base alla normativa italiana.

Come si tassano e come si dichiarano i diritti d’autore

Ricordiamo che trattandosi di redditi da opera dell’ingegno, quando si utilizza la distribuzione indiretta, non è necessario essere in possesso di una partita IVA per dichiararli. L’elemento sostanziale sta nella nazionalità della piattaforma che si utilizza per la distribuzione e vendita dei libri autoprodotti. 

In caso di piattaforma italiana come ad esempio StreetLib, essa agisce come sostituto d’imposta e i passaggi sono questi:

  1. la piattaforma garantisce all’autore il pagamento dei diritti d’autore già decurtati della ritenuta d’acconto fiscale,
  2. la ritenuta d’acconto viene versata dalla piattaforma (sostituto d’imposta) il 16 del mese successivo il pagamento dei diritti d’autore all’autore,
  3. entro il 16 di marzo, l’autore riceverà dalla piattaforma la certificazione unica (CU) dei compensi ricevuti come diritti d’autore (o royalties) da allegare alla propria dichiarazione dei redditi (730 o Modello Redditi PF). 

Quindi il reddito che si percepisce come diritti d’autore si aggiunge ad altri redditi principali e costituisce la base dell’imponibile fiscale, ovvero l’ammontare sul quale, in base all’aliquota fiscale in cui siete posizionati, pagherete le tasse.

E’ importante capire se la piattaforma con cui si pubblica agisce da sostituto d’imposta oppure no:

  • nel primo caso (vendita diretta), la piattaforma si occuperà di versare le tasse previste sulle royalties dell’autore, trattenendole a monte. Questi redditi andranno dichiarati cumulandoli agli altri redditi, scomputando la ritenuta d’acconto IRPEF trattenuta e versando la differenza d’imposta;
  • nel secondo caso (vendita indiretta), le royalties, non avendo subìto la ritenuta d’acconto, si cumuleranno ad altri redditi e si pagheranno le imposte dopo il calcolo totale, a partire da giugno.

E’ importante conoscere l’età dell’autore per calcolare la ritenuta d’acconto sui redditi da diritto d’autore: 

Il calcolo della base imponibile su cui applicare la ritenuta di acconto è determinata applicando al compenso percepito una deduzione forfettaria per tenere conto di alcune spese difficilmente quantificabili. Su questo importo non si applicano imposte. La deduzione in questione si applica in misura variabile in base all’età:

  • autore con età fino a 35 anni: si applica una deduzione forfettaria del 40% dei diritti d’autore percepiti. Sul restante 60% viene applicata la ritenuta d’acconto del 20%;
  • autore con età superiore ai 35 anni: si applica una deduzione forfettaria del 25% dei diritti d’autore percepiti. Sul restante 75% viene applicata la ritenuta d’acconto del 20%;

Vediamo due esempi pratici per capire meglio.

1) Diritti d’autore percepiti da soggetto di età inferiore a 35 anni

Maria Bianchi ha 31 anni e deve emettere una ricevuta per royalties percepite. Supponiamo che debba incassare un compenso lordo pari a € 1.000.  La ritenuta d’acconto del 20% si calcola sul 60% del compenso lordo, mentre il restante 40% non subisce tassazione:

  • Compenso lordo: € 1.000
  • Compenso netto a cui si applica la ritenuta d’acconto: € 600
  • Ritenuta d’acconto del 20% su € 600: € 120,00

2) Diritti d’autore percepiti da soggetto di età superiore a 35 anni:

Carla Rossi ha 40 anni e deve emettere una ricevuta per royalties percepite. Supponiamo che debba incassare un compenso lordo pari a €. 1.000. La ritenuta d’acconto del 20% si calcola sul 75% del compenso lordo, mentre il restante 40% non subisce tassazione:

  • Compenso lordo: € 1.000
  • Compenso netto a cui si applica la ritenuta d’acconto: € 750
  • Ritenuta d’acconto del 20% su € 750: € 150,00

È importante sapere che la trattenuta fiscale che viene applicata prima del versamento dei diritti d’autore potrà essere dichiarata e/o recuperata con la propria dichiarazione dei redditi.

Esistono infatti determinati casi in cui si potrà ottenere il rimborso da parte dello stato della ritenuta fiscale sui redditi da royalties, ma questo ovviamente dipenderà esclusivamente dalla situazione fiscale del soggetto.

Se si percepiscono diritti d’autore su marketplace con sede fiscale all’estero, non si applica la ritenuta d’acconto.

L’importo percepito deve essere dichiarato integralmente sulla propria dichiarazione dei redditi, tenendo conto delle forfetizzazioni indicate nel punto precedente in relazione all’età dell’autore.

  1. Quando è l’autore stesso a gestire i diritti d’autore generati dalla vendita di persona dei propri libri. È il caso di vendita diretta presso librerie, presentazioni, amici, sito personale, fiere, social, etc.

La vendita diretta è certamente possibile, ma non deve rappresentare una fonte costante e principale di reddito perché, in questo caso, l’autore sarebbe obbligato ad aprire la partita IVA.

Consiglio: rilasciare delle semplici ricevute generiche per ogni vendita. In questo modo sarà più facile tenere traccia di ogni vendita incassata e sarà più facile fornire i documenti al proprio commercialista da inserire in dichiarazione dei redditi.

  • Capire come inserire in dichiarazione dei redditi i diritti d’autore percepiti:

cosa fondamentale è che in dichiarazione dei redditi vanno inseriti tutti i redditi, e quindi anche i diritti d’autore, incassati l’anno precedente.

I redditi da diritto d’autore dovranno essere inseriti nel quadro RL all’interno del modello redditi persone fisiche, il quadro dedicato ai redditi residuali (“Altri Redditi”).

I campi da compilare sulla base degli aspetti sopra elencati sono 3:

  • RL 25 in cui si indica l’ammontare lordo delle royalties;
  • RL 29 in cui si indica l’ammontare della deduzione forfettarie;
  • RL 31 dove si indica l’eventuale ammontare delle ritenute subite (da non compilare in caso di diritti d’autore percepiti da piattaforme di Paesi Esteri). 

Eventuali contributi previdenziali

Vediamo i due casi:

  1. l’autore ha partita IVA ed è iscritto a una Cassa professionale, percepisce royalties direttamente inerenti alla sua attività principale: l’ammontare dei diritti d’autore verranno tassati come i redditi dell’attività  principale. Esempio: un commercialista che scrive libri in campo fiscale.
  2. L’autore ha partita IVA ed è iscritto a una Cassa professionale, percepisce royalties non direttamente inerenti alla sua attività principale: l’ammontare dei diritti d’autore verranno tassati come redditi diversi e non subiranno la contribuzione previdenziale dell’attività principale. Esempio: un commercialista che scrive romanzi.
  3. L’autore non ha partita IVA e non è iscritto a nessuna Cassa previdenziale specifica. Questa è la condizione principale degli autori in Italia, l’obbligo previdenziale decade completamente e non sorge nessun obbligo specifico, indipendentemente se si superano o meno i 5.000€;

Self-publisher con partita IVA

Quando è necessario aprire la partita IVA da self-publisher?

La risposta è piuttosto semplice: la partita IVA è necessario attivarla quando l’attività diventa abituale e rilevante sia per importo, per tempo e organizzazione lavorativa. 

Non esistono dei riferimenti normativi precisi, ma sarà necessario aprire la partita IVA sia quando l’attività derivante dallo sfruttamento dei diritti d’autore incassati diventa consistente, oppure quando l’organizzazione lavorativa adottata è tale per cui l’autore pubblica e distribuisce opere non solo sue ma anche scritte da terzi, svolgendo una vera e propria attività editoriale.

di Carmen Fantasia, 

dottore commercialista e consulente fiscale per lo spettacolo e la creatività

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