A chi interessa: a tutti i prestatori di attività occasionali, anche se hanno un lavoro principale: professionista occasionale, musicista, lavoratore dello spettacolo, artigiano, insegnanti privati…
Cosa imparerai da questo articolo:
– Quando e come si emette la Ricevuta per prestazioni occasionali.
Cos’è la ricevuta per prestazioni occasionali?
E’ il documento indispensabile per tutti i soggetti che svolgono un’attività di lavoro autonomo in maniera occasionale e assolve la funzione di quietanza di pagamento nei confronti del committente. Per cui:
- certifica la prestazione svolta occasionalmente
- certifica il compenso netto percepito dal lavoratore
- la ritenuta d’acconto applicata.
Chi rilascia la ricevuta per prestazioni occasionali e quando si deve emettere
La Ricevuta per Prestazione Occasionale deve essere emessa dal soggetto che svolge l’attività occasionale e viene rilasciata al cliente-committente solamente al momento del pagamento del compenso. La ricevuta, infatti, è a tutti gli effetti una quietanza di pagamento che certifica al cliente di aver pagato una determinata prestazione. Si sconsiglia di emettere e consegnare una ricevuta prima del pagamento perché potrebbe accadere di trovarsi di fronte ad un committente poco corretto che potrebbe non corrisponde il compenso avendo in mano una quietanza di pagamento. Naturalmente è un suggerimento, non una regola!
Possiamo avere due diverse ricevute da rilasciare, a seconda del committente per cui si lavora:
- se il committente è un titolare di partita IVA si rilascia una ricevuta per prestazione occasionale con ritenuta d’acconto del 20% (vai nei download e scarica il fac-simile editabile n° 2); .
- se il committente è un privato, privo di partita IVA, si rilascerà una ricevuta per prestazione occasionale senza ritenuta d’acconto (vai nei download e scarica il fac-simile editabile n° 3);
Come si vede le due situazioni sono differenti. Nel primo caso occorre applicare la ritenuta d’acconto perché, in base alla legislazione italiana, il titolare di partita IVA deve trattenere la ritenuta d’acconto e versarla per conto del lavoratore occasionale. Il committente, in questo caso, copre il ruolo di “sostituto d’imposta”. Nel secondo caso non occorre effettuare nessuna trattenuta, ma il compenso coincide con l’importo pattuito.
Dati di compilazione
I dati necessari per una corretta compilazione di una Ricevuta per Prestazione Occasionale sono:
- la data: deve coincidere con il giorno in cui si riceve il pagamento del compenso richiesto. Le ricevute vanno datate in maniera cronologica;
- il numero progressivo della ricevuta: ogni ricevuta deve riportare un numero progressivo annuale (1, 2, 3, etc.), che identifichi il documento. Questa numerazione deve ripartire da 1 ogni anno;
- dati anagrafici del prestatore-lavoratore e del committente-datore di lavoro: è necessario indicare i dati anagrafici del prestatore, avendo cura di inserire il proprio codice fiscale e l’indirizzo di residenza. Stessa cosa deve essere fatta per il committente, facendo molta attenzione al fatto che questo sia o meno un soggetto titolare di partita IVA, poiché questa deve essere indicata. In questo caso nella ricevuta per prestazioni occasionali è necessario applicare la ritenuta d’acconto del 20%;
- descrizione dell’attività svolta: nella parte descrittiva della ricevuta deve essere indicata la descrizione dell’attività svolta dal prestatore, i giorni nella quale la prestazione è stata effettuata e, se possibile, anche le ore di lavoro svolte.
Questi ultimi dati non sono strettamente necessari, ma la loro indicazione può essere utile al prestatore e al soggetto committente nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria vada, in caso di controlli, a contestare l’esercizio di un’attività abituale e professionale in luogo di quella occasionale;
- il corrispettivo lordo: ossia l’importo concordato tra committente e prestatore per l’esecuzione della prestazione di lavoro autonomo occasionale.
La ritenuta d’acconto
La ritenuta d’acconto si determina applicando una percentuale (l’aliquota è del 20%), che andrà dedotta dal corrispettivo lordo, per cui il prestatore riceve la somma pattuita al netto della ritenuta d’acconto. Le somme percepite che sono soggette a ritenuta d’acconto vanno denunciate nella dichiarazione dei redditi. Nel caso in cui il prestatore abbia percepito nell’anno soltanto compensi per prestazione occasionale d’importo non superiore a € 4.800, la ritenuta può essere recuperata in quanto si andrà a credito proprio per la somma della ritenuta stessa subìta. Tale credito può essere chiesto a rimborso o utilizzato in compensazione per il pagamento di altri tributi, tramite F24.
Criterio di cassaPer quanto riguarda le regole per la dichiarazione delle somme percepite per lavori prestati occasionalmente, per evitare errori, è valido criterio di “cassa”, secondo il quale il reddito si dichiara nell’anno in cui la prestazione viene materialmente corrisposta (indipendentemente da quando viene rilasciata la ricevuta). Per questo motivo, si suggerisce di emettere la ricevuta solo al momento del pagamento e non prima.
Fonti:
– “Fisco amico per creativi” di Carmen Fantasia – StreetLib
– www.inps.it