PERCHE’ ENTRARE NEL RUNTS

Articolo

Legislazione di riferimento

Cos’è il RUNTS?

Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) è il registro telematico istituito presso il Ministero el Lavoro e delle Politiche Sociali che ha lo scopo di assicurare la piena trasparenza degli enti del Terzo settore (ETS) attraverso la pubblicità degli elementi informativi che vi sono iscritti.

L’iscrizione al RUNTS consente:
– di acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS)
– o, a seconda dei casi, quelle specifiche di Organizzazione di Volontariato (ODV), Associazione di Promozione sociale (APS), Ente Filantropico, Rete Associativa;
– utilizzare la denominazione di Ente del Terzo settore
– di beneficiare di agevolazioni, soprattutto di natura fiscale,
– di accedere al 5 per mille
– di accedere a contributi pubblici per specifiche tipologie di ETS
– di stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
– nei casi previsti, di acquisire la personalità giuridica.

Chi può iscriversi al RUNTS

– Le organizzazioni di volontariato (ODV),
– le associazioni di promozione sociale (APS),
– gli enti filantropici,
– le reti associative,
– le associazioni riconosciute o non riconosciute,
– le società di mutuo soccorso che non hanno l’obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese,
– le fondazioni
– e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.
– gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono chiedere l’iscrizione al RUNTS e accedere ai relativi benefici adottando e depositando presso il Registro un regolamento che disciplini lo svolgimento delle attività di interesse generale secondo le previsioni del Codice del Terzo settore e del decreto ministeriale
attuativo.

Vantaggi e svantaggi dell’iscrizione al RUNTS

L’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore è una facoltà, non un obbligo.
Ogni ente è invitato a valutare se risulta vantaggioso o meno iscriversi al Registro, assumendo la qualifica di Ente del Terzo Settore.

SCELTA DI ENTRARE NEL RUNTS
Gli Enti non Profit che scelgono di entrare nel RUNTS dovranno adeguare il proprio Statuto alla nuova normativa e rispettare tutti gli adempimenti previsti dal Codice del Terzo Settore:
– potranno qualificarsi come Enti del Terzo Settore;
– sotto il profilo fiscale, si qualificano ETS;
– avranno agevolazioni fiscali previste nel Codice del Terzo Settore e previste sulla Riforma del Terzo Settore.

SCELTA DI NON ENTRARE NEL RUNTS
Gli Enti Non Profit che, per scelta o mancanza delle richieste condizioni, non si iscrivono nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore:
– non potranno qualificarsi come Enti del Terzo Settore;
– sotto il profilo fiscale, si qualificano come generici enti non commerciali, oppure, nel caso di mancato rispetto dei relativi parametri di natura fiscale, come enti commerciali;
– rimarranno soggetti alla disciplina fiscale contenuta nel TUIR, non abrogata dalla Riforma del Terzo Settore.In particolare, aderiranno alla parte: Enti non commerciali residenti (artt. 143-150) del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).
– non potranno beneficiare delle agevolazioni fiscali, finanziarie nel rapporto con gli enti pubblici.

Svantaggi

1) Costi legati all’adeguamento dello statuto
L’iscrizione al registro prevede che l’atto costitutivo e lo statuto contengano determinate disposizioni previste dal Codice del Terzo Settore. Se l’associazione è stata costituita con atto costitutivo e statuto redatti con la forma di scrittura privata registrata, anche le successive modifiche dovranno recare tale forma, quindi dovranno essere registrate all’Agenzia delle Entrate.

2) Costi legati alla redazione e al deposito del bilancio
L’ente del Terzo Settore che si iscrive nel Registro Unico dovrà redigere un bilancio vero e proprio su modello che verrà pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Tale bilancio dovrà poi essere depositato presso il Registro Unico. E’ possibile quindi che l’apparato contabile dell’ente non profit di piccole dimensioni attualmente permetta di redigere il semplice rendiconto annuale. Ma è da sottolineare che la documentazione contabile non sia sufficiente per redigere il bilancio richiesto dal Registro Unico degli Enti del Terzo Settore.

3) Difficile gestione in autonomia della parte burocratica e amministrativa

Vantaggi

1) Riconoscimento giuridico più veloce

2) Convenienza fiscale
E’ importante distinguere le operazioni commerciali da quelle non commerciali o istituzionali. In base a tale distinzione è previsto l’assoggettamento a differenti regimi agevolati a seconda della diversa tipologia di Ente.

3) Esclusione dal reddito imponibile degli ETS non commerciali
– dei fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente
– e dei contributi erogati da amministrazioni pubbliche.

4) Trasparenza
Il RUNTS diventerà lo strumento di conoscenza degli Enti non Profit. In esso saranno riportate le informazioni di base degli ETS che vi sono iscritti, consentendo a chiunque di conoscere se un Ente è in possesso di determinate caratteristiche, permettendo ad esempio di individuare gli Enti che consentono di ottenere i risparmi fiscali a seguito di una donazione in loro favore.

Trattamento fiscale - esempio pratico di un'associazione di tipo culturale

Associazione culturale che svolge anche attività commerciale (con la partita IVA) e che sviluppa un fatturato annuo pari a 100.000 €.

1) Ipotesi di iscrizione al RUNTS
Un ente del Terzo Settore per potersi qualificare come ente non commerciale deve svolgere in via prevalente una o più attività di interesse generale previste dalla riforma. Può svolgere attività commerciale a latere, ma questa attività deve risultare non prevalente. Se l’ente si qualifica come non commerciale (sono escluse quindi le imprese sociali), la sua attività commerciale sarà tassata come segue:

● fino a 130.000 € di ricavi: coefficiente di redditività pari al 7%;
● da 130.001 a 300.000 € di ricavi: coefficiente di redditività pari al 10%;
● oltre i 300.001 € di ricavi: coefficiente di redditività pari al 17%.

Quindi nel caso in esame, se l’associazione culturale è iscritta nel RUNTS, pagherà le imposte su 7.000 € (1000.00 x 7%), e IRES pari a 1.680 €.

Obblighi annuali per ETS: deposito del bilancio sulla piattaforma RUNTS

Inoltre, questo regime agevolato non prevede limiti dimensionali: un’associazione ETS potrebbe anche avere un fatturato di 1.000.000 di euro pur continuando a beneficiare del coefficiente di redditività del 17%.

2) Ipotesi di NON iscrizione al RUNTS
L’associazione non iscritta sarà soggetta all’applicazione del regime forfettario ex art. 145 TUIR (unico regime agevolato disponibile, visto che la L. 398/1991 sarà abrogata per le associazioni diverse dalle associazioni sportive dilettantistiche) e quindi calcolerà le imposte così:

● fino a 15.494 €: coefficiente di redditività pari al 15%;
● fino a 400.000 €: coefficiente di redditività pari al 25%.

Su un fatturato di 100.000 € questa associazione non ente del Terzo Settore pagherà:
– imposte per 5.628 € e non potrà superare il limite dei 400.000 € di fatturato se vuole beneficiare del regime forfettario ex art. 145 Tuir.

Questo approfondimento è stato pubblicato anche su DocEducational.it, la piattaforma di riferimento per formazione e informazione nel settore artistico e culturale.

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