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Il certificato di agibilità per i lavoratori dello spettacolo

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Il certificato di agibilità per i lavoratori dello spettacolo

A chi interessa: musicisti, attori, danzatori, lavoratori occasionali dello spettacolo che si esibiscono in pubblico…

Cosa imparerai da questo articolo:
–  Cos’è il certificato di agibilità ex-ENPALS, chi è obbligato a richiederlo, dove si richiede.

 

Cos’è il certificato di agibilità?

E’ un documento preventivo attraverso il quale il datore di lavoro, committente o organizzatore dello spettacolo, segnala all’INPS – ex ENPAS che un lavoratore svolge una prestazione artistica in un determinato giorno e in un determinato luogo.
Sulla dichiarazione viene dichiarato il compenso che percepirà l’artista, sul quale verranno versati i contributi previdenziali INPS sul Fondo Pensione Lavoratori Spettacolo (ex-ENPALS).

Il certificato di agibilità deve essere richiesto prima che venga eseguita la prestazione artistica.

Può essere richiesto un mese o un’ora prima poco importa, è essenziale che venga fatto anticipatamente rispetto all’inizio della prestazione artistica.

Vediamo il perché:

1. Se ci sono verifiche il giorno stesso dell’esibizione il documento dev’essere già visionabile, per cui, una copia deve essere in possesso del titolare del locale o dell’organizzatore.

Nel certificato di agibilità sono indicati:

  • generalità dell’artista
  • matricola ex-ENPALS
  • locale di svolgimento dell’esibizione e titolare
  • data e orario del rilascio
  • compenso sul quale si calcolano i contributi.

Al rilascio del certificato, il sistema appone la marca temporale, che attesta l’avvenuta presentazione e non è modificabile.
Se gli ispettori trovano gli organizzatori sprovvisti di tale documento, non è possibile farlo in contemporanea alla verifica, perché in questo si compirebbe un illecito.
Viene da sé che non si può richiedere l’agibilità il giorno successivo a quello dell’evento, per i motivi appena spiegati, tra l’altro il portale INPS non permette operazioni con data retroattiva.

2) Assicurativo

Il documento di agibilità certifica il momento in cui inizia la prestazione lavorativa artistica, quindi, in caso di incidente/infortunio è necessario per comprovare che lo stesso sia un infortunio nel lavoro in quanto accaduto durante l’orario lavorativo denunciato nel modulo.

Tre diversi casi di certificato di agibilità

A seconda del tipo di esibizione e di come si viene retribuiti potremo avere:

  1. il certificato di agibilità a titolo oneroso, che viene richiesto all’INPS per un’esibizione che sarà retribuita;
  2. il certificato di agibilità a titolo gratuito, che viene richiesto all’Inps per un’esibizione senza compensi;
  3. il certificato di agibilità in “esenzione contributiva” (vedere paragrafo dedicato all’esenzione), non è il certificato vero e proprio ma è un documento che attesta che l’artista/musicista possiede i requisiti che lo esentano dalla richiesta del certificato. Ne sono un esempio:
    • un soggetto che già versa i contributi in qualità di dipendente,
    • un minorenne,
    • un pensionato …

L’importante è che l’esibizione deve essere effettuata dal vivo e non con basi preregistrate, inoltre i compensi percepiti non devono superare € 5.000 in un anno, solo così si può essere considerati lavoratori occasionali. Proprio per il motivo delle base preregistrate, sono sempre esclusi dal caso di esenzione di agibilità i DJ.

Chi è obbligato a richiederlo

L’obbligo di richiedere il certificato di agibilità grava sempre in capo al soggetto che effettivamente contrattualizza il rapporto di lavoro con gli artisti e tecnici, vale a dire il datore di lavoro/committente. Qualora il committente non coincida con l’impresa/ente presso cui i lavoratori agiscono (titolare di un diritto di proprietà o di godimento sui locali ove viene svolta la prestazione), sarà comunque onere di tale ultimo soggetto richiedere copia del certificato e custodirlo.

Sono tenute a richiedere il certificato di agibilità le imprese che intendono avvalersi di determinate professionalità artistiche e tecniche con rapporto di lavoro autonomo e parasubordinato. Parliamo delle categorie da 1 a 14 dell’articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 708/1947. Sono inoltre tenuti a chiedere il certificato di agibilità i lavoratori autonomi esercenti attività musicali con codice 500. Queste le categorie che devono essere in possesso del certificato di agibilità al momento dell’esibizione dal vivo:

  1. artisti lirici;
  2. attori di prosa, operetta, rivista, varietà e attrazioni, cantanti di musica leggera, presentatori, disc-jockey e animatori in strutture ricettive connesse all’attività turistica;
  3. attori e generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico;
  4. registi e sceneggiatori teatrali e cinematografici, aiuto registi, dialoghisti e adattatori cinetelevisivi;
  5. organizzatori generali, direttori, ispettori, segretari di produzione cinematografica, cassieri, segretari di edizione;
  6. direttori di scena e di doppiaggio;
  7. direttori d’orchestre e sostituti;
  8. concertisti e professori d’orchestra orchestrali e bandisti;
  9. tersicorei, coristi, ballerini, figuranti, indossatori e tecnici addetti alle manifestazioni di moda;
  10. amministratori di formazioni artistiche;
  11. tecnici del montaggio, del suono, dello sviluppo e stampa;
  12. operatori di ripresa cinematografica e televisiva, aiuto operatori e maestranze cinematografiche, teatrali e radio televisive;
  13. arredatori, architetti, scenografi, figurinisti teatrali e cinematografici;
  14. truccatori e parrucchieri.

Dove si richiede e quanto costa l’agibilità?

L’impresa, sia questo il datore di lavoro, il committente o l’artista con o senza la partita IVA, richiede l’agibilità attraverso il suo profilo INPS (MyINPS), si entra con lo SPID o CIE.

 

               Il certificato di agibilità richiesto online sul portale dell’INPS viene rilasciato                                      senza nessun costo per il servizio!

 

Si pagano, invece, i contributi ENPALS calcolati sul compenso lordo erogato al lavoratore che ammontano al 33% e sono così suddivisi: 9.19% a carico dell’artista e 23,81% a carico del datore di lavoro, per un totale del 33%.

Per quanto detto, è bene precisare un concetto molto importante:

Chi propone l’attività artistica “a costo fisso”, che di solito viene promessa al 25-30%, sta facendo un’attività poco lecita a discapito del lavoratore, perché, probabilmente, implica l’evasione contributiva e fiscale.

Invitiamo gli artisti iscritti in alcune cooperative o associazioni a informarsi bene  presso un commercialista o consulente del lavoro, circa le voci che compongono la loro busta paga e capire quanta tutela è a loro dedicata, ma è soprattutto necessario individuare se i contributi e la fiscalità vengono applicati secondo le regole oppure vengono gonfiate voci non veritiere. In caso di accertamento verranno riprese a tassazione tutte le false agibilità, il tutto a carico dell’artista che ha firmato e accettato la busta paga.

(leggi il nostro articolo “I vantaggi di essere soci di una cooperativa per lo spettacolo”) 

Quali adempimenti derivano dall’agibilità?

Una volta ottenuto il certificato di agibilità, il datore di lavoro, il committente o l’artista con o senza partita IVA, dovrà fare la denuncia contributiva EX-ENPALS (oggi Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo FPLS), da cui scaturiscono i calcoli dei contributi spettanti al singolo artista, che si calcolano sul compenso lordo. Il versamento viene eseguito tramite F24 il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento (circolare INPS 10 febbraio 2015, n. 28)

Casi di esenzione del certificato di agibilità

La regola generale è che il musicista è esonerato dai contributi previdenziali ex – ENPALS e dalla richiesta del certificato di agibilità quando la retribuzione annua per l’attività musicale arriva fino a € 5.000 lordi. L’esenzione è prevista quando ricorrono congiuntamente due o più presupposti, di tipo oggettivo e di tipo soggettivo.

Vediamoli:

  • Requisito oggettivo, l’esenzione si applica alle seguenti condizioni:
    • la prestazione lavorativa dell’artista consiste in un’esibizione musicale dal vivo durante: spettacoli, manifestazioni di intrattenimento o celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche;
                                       I DJ non sono mai esenti dalla richiesta del certificato di agibilità,                                           perché non utilizzano musica dal vivo, ma preregistrata.
    • la retribuzione annua lorda per tali esibizioni non supera € 5.000. Se il compenso supera tale limite, i datori di lavoro devono adempiere agli obblighi previdenziali pagando i contributi sulla parte di compenso che eccede € 5.000. Rimane sottinteso che l’IRPEF si paga su tutto il compenso percepito.
  • Requisito soggettivo, l’esenzione in esame si applica per le prestazioni indicate al punto 1) effettuate da:
    • giovani fino a diciotto anni;
    • studenti fino a venticinque anni;
    • soggetti titolari di pensione di età superiore a sessantacinque anni;
    • lavoratori già tenuti al versamento di contributi previdenziali obbligatori, ma in una gestione diversa da quella ex-ENPALS, nello stesso periodo di svolgimento delle prestazioni sopra elencate.

Facciamo una precisazione per i lavoratori musicisti. Quando si dice che tale categoria è “esonerata dall’INPS ex-ENPALS”, ci si riferisce all’esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali INPS ex-ENPALS e dalla richiesta dell’agibilità, è rivolto solo a determinate categorie di musicisti, art. 1, *comma 188 della L. n. 296/2006.

ATTENZIONE! Il soggetto esente dovrà in ogni caso essere assicurato all’INAIL, alla malattia, maternità e disoccupazione!

Come si fa ad alleggerirsi di questi adempimenti?

Cosa comune agli artisti è la difficoltà negli adempimenti amministrativi, burocratici, fiscali e previdenziali. Anche gestire una partita IVA è sempre complicato e porta, spesso, a delle dimenticanze. Poi, quando ci si trova di fronte ai verificatori, il caos si presenta puntuale, perché? Perché molti commercialisti non sono esperti di materia dello spettacolo e uno degli errori più comuni è quello di sbagliare Cassa previdenziale.

La soluzione c’è ed è quella di diventare socio dipendente di Cooperative di lavoratori dello spettacolo, parlo ad esempio della Doc Servizi, dove un gruppo di esperti è pronto a redigere tutti i documenti necessari per lavorare nel mondo dello spettacolo senza che l’artista o il committente abbiano nessun carico burocratico. A fine mese riceverai una busta paga, senza incappare in errori costosissimi e senza le complicazioni della partita IVA.

Certificato di agibilità: sanzioni

Fonte: www.inps.it

L’obbligo di richiedere il certificato di agibilità grava sempre in capo all’organizzatore, cioè il soggetto che effettivamente contrattualizza il rapporto di lavoro con gli artisti e tecnici, vale a dire il datore di lavoro/committente. In proposito, si ricorda che, qualora il committente non coincida con l’impresa/ente presso cui i lavoratori agiscono (titolare di un diritto di proprietà o di godimento sui locali ove viene svolta la prestazione), sarà comunque onere di tale ultimo soggetto richiedere copia del certificato e custodirlo.

Infatti, per l’impresa che fa “agire” nei propri spazi i lavoratori autonomi appartenenti alle categorie dal n. 1 al n. 14 dell’articolo 3 del D.lgs. C.P.S. n. 708/1947 senza munirsi del certificato di agibilità è prevista la sanzione amministrativa di € 129 per ogni giornata di lavoro prestata da ciascun lavoratore. Ricordiamo che anche le giornate di prova retribuite sono considerate giornate di lavoro e richiedono l’agibilità!

Di conseguenza, la sanzione amministrativa sarà irrogata al soggetto giuridico che “ospita” il lavoratore dello spettacolo sia nel caso in cui detto soggetto coincida con il “datore di lavoro” sia nel caso sia estraneo al rapporto di lavoro. A titolo esemplificativo:

  • studio di produzione che in regime di appalto realizza trasmissione televisiva e a tal fine, contrattualizza determinati lavoratori dello spettacolo con rapporto di lavoro autonomo. La trasmissione viene ripresa negli studi dell’impresa televisiva appaltante. Il soggetto obbligato a richiedere all’INPS il certificato di agibilità è lo studio di produzione, mentre l’impresa televisiva è obbligata a custodire copia;
  • un teatro comunale concede in locazione i propri spazi per fare realizzare ad una compagnia teatrale uno spettacolo in cui vengono impiegati lavoratori dello spettacolo. Il soggetto obbligato a richiedere all’INPS il certificato di agibilità è la compagnia teatrale; mentre il soggetto obbligato a custodire copia è il teatro comunale.

Fonti:
– “Fisco amico per musicisti e artisti” di Carmen Fantasia – Edizioni Curci
– www.inps.it


 

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