A chi interessa: creativi, artigiani, hobbisti e a chi frequenta i mercatini
Cosa imparerai da questo articolo:
- la differenza tra hobbisti e creativi artigiani
Il creativo artigiano è differente dall’hobbista!
Cominciamo da questa sottile ma fondamentale differenza che genera molta confusione nel mondo della creatività.
IN BREVE
- Hobbista:
- la legge di riferimento è quella del commercio;
- l’hobbista è colui che espone e vende oggetti usati o di antiquariato nei mercatini o nelle fiere dedicati;
- gli oggetti venduti non sono frutto del suo ingegno e creatività;
- l’attività hobbistica è svolta in modo occasionale, senza i requisiti della professionalità e della prevalenza. Si tratta di un’attività saltuaria, senza vincolo di subordinazione e senza organizzazione di mezzi;
- se tale attività è svolta regolarmente e in modo continuativo, si parla di “vendita professionale di oggetti usati” e la legislazione di riferimento è quella del “Regime del margine”. E’ necessaria l’apertura della partita IVA;
- gli hobbisti hanno bisogno del “Tesserino dell’hobbista”, imposto da alcune Regioni e dà diritto a partecipare a massimo 5 o 6 mercatini al fine del raggiungimento di €5.000 annui.
- Creativo Artigiano :
- la legge di riferimento è quella dell’artigianato;
- un creativo può essere considerato un artigiano che, professionalmente o occasionalmente, mette in vendita creazioni frutto del proprio lavoro e ingegno. Queste creazioni potrebbero rientrare nelle opere dell’ingegno creativo protette dal diritto d’autore, come le opere letterarie o le arti figurative.
- In linea di massima, un creativo (non professionale) è un soggetto che:
- vende, o espone creazioni di modico valore. Per modico valore si intende che il valore di ogni singola creazione non può superare € 250;
- svolge tale attività in modo occasionale, senza vincolo di subordinazione e senza organizzazione di mezzi;
- non supera, in seguito alla vendita dei propri prodotti, l’importo di € 5.000;
- i creativi non hanno bisogno del “tesserino dell’hobbista”!
Chi è l’hobbista?
RIFERIMENTO LEGISLATIVO:
- Legge regionale 10 novembre 2009 n. 27, art. 43 Testo Unico del Commercio
La legge di riferimento per gli hobbisti è quella del commercio.
PILLOLE DI FISCO! – Gli hobbisti possono definirsi come operatori non professionali che vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario e occasionale, merci di modico valore che non superino il prezzo unitario di € 250 (limite che in alcune Regioni scende fino a € 100) .
Possono operare nei mercatini dell’usato, dell’antiquariato e del collezionismo non con valore storico e artistico.
Questa definizione ci permette di fissare gli elementi che caratterizzano la figura dell’hobbista, che sono:
- vendita, baratto o scambio di beni di modico valore, che non possono in ogni caso riguardare oggetti con valore superiore a € 250 (limite che in alcune Regioni scende fino a € 100);
- il prezzo, che per ogni oggetto esposto deve essere indicato in modo chiaro e leggibile;
- svolgimento dell’attività in modo occasionale, per cui l’hobbista partecipa ai mercatini in modo del tutto saltuario, non professionale, senza vincolo di subordinazione e senza vincolo di mezzi. Con questi requisiti si può operare senza la partita IVA, quindi, un hobbista sarà definito occasionale se parteciperà a pochi mercatini in un anno, ma non se sarà presente nei mercatini della sua Regione ogni settimana;
- il volume d’affari netto annuo non può superare i 5.000 €, perché, in caso contrario, si presume l’abitualità dell’attività e scatta l’obbligo dell’apertura della partita IVA e il versamento dei contributi;
- le vendite devono essere certificate dal rilascio di una ricevuta generica non fiscale, su cui va apposta una marca da bollo di € 2,00 se la vendita supera € 77,46.
Gli hobbisti che seguono queste regole non sono tenuti a chiedere alcuna autorizzazione per l’esercizio della loro attività. Pur avendo ogni Regione, con i suoi Comuni, regole proprie, la legislazione di riferimento è sempre quella nazionale. Non consideriamo le Regioni a statuto speciale, che hanno normative diverse anche da quelle del resto della Nazione.
Il tesserino dell’hobbista
L’introduzione della legislazione sull’istituzione del tesserino dell’hobbista, ha provveduto a regolamentare l’attività degli hobbisti e dei mercatini che si svolgono nel suo territorio, ma ha creato molte perplessità tra i creativi. Vediamone le motivazioni.
In base alla regolamentazione, gli hobbisti che partecipano ai mercatini di alcune Regioni, non possono vendere, barattare, proporre o esporre più di un oggetto con un prezzo superiore a € 250. Inoltre, per partecipare ai mercatini, gli hobbisti devono richiedere al Comune di residenza un tesserino identificativo, previo pagamento di una quota annua che in genere è di € 200, che consente la partecipazione da cinque a dieci manifestazioni l’anno, per un massimo di due anni nell’arco di ogni quinquennio. Il tesserino non è cedibile o trasferibile e deve essere esposto durante la manifestazione in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo. Ogni hobbista dovrà consegnare al Comune, in occasione della vidimazione del tesserino, l’elenco completo dei beni che intende vendere, barattare, proporre o esporre e il relativo prezzo (l’elenco non può superare il valore di € 1.000).
Sono previste sanzioni con importi da € 250 a € 1.500 e si applicano nei seguenti casi:
- assenza del titolare del tesserino identificativo;
- mancata esposizione del tesserino al pubblico o agli organi di vigilanza;
- mancata consegna al Comune, in occasione della vidimazione del tesserino, dell’elenco dei beni oggetto di vendita, ovvero accertata incompletezza o non veridicità dell’elenco;
- vendita, baratto, proposta o esposizione di più di un oggetto con un prezzo superiore a € 100.
Domande comuni sul tesserino dell’hobbista
- Chi deve possedere il tesserino dell’hobbista?
Gli hobbisti (e solo loro!) che intendono partecipare ai mercatini dell’usato, dell’antiquariato e del collezionismo, non con valore storico e artistico.
- Cosa consente il tesserino?
La possibilità di partecipare ai mercatini nei quali il Comune ha previsto che gli hobbisti possano vendere, barattare, proporre o esporre più di un oggetto con un prezzo non superiore a € 250 e che il valore complessivo della merce venduta non può essere superiore a € 1.000 in un unico evento.
- Chi rilascia il tesserino dell’hobbista?
Viene rilasciato dal Comune di residenza e contiene:
- le generalità e la foto del titolare;
- dei riquadri vuoti destinati alla vidimazione del Comune ogni volta che si partecipa a un mercatino.
- Modalità di rilascio
La domanda va inoltrata allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune di residenza, con una marca da bollo da € 16 allegando:
-
- 1 fototessera;
- copia del documento di identità, in corso di validità.
- Si paga una quota annuale?
Il rilascio del tesserino dell’hobbista è soggetto al pagamento di una quota annuale (intorno a € 100, ma varia di Regione in Regione), a titolo di diritti di istruttoria.
- Che validità ha il tesserino?
La validità del tesserino è di un anno a decorrere dalla data di rilascio, non può essere emesso altre volte nello stesso anno ed è assegnato all’hobbista per massimo quattro anni anche non consecutivi. È strettamente personale, non cedibile né trasferibile a terzi.
- I non residenti possono richiedere il tesserino?
Non di rado partecipano a mercatini che si tengono in Italia cittadini di altre Regioni o anche stranieri. Per prendere parte agli eventi, questi soggetti dovranno informarsi sulle modalità di richiesta del tesserino (sempre che la Regione in questione richiede il possesso del tesserino dell’hobbista), presso lo Sportello imprese del Comune in cui si svolge il mercatino.
- Il tesserino deve essere vidimato?
Sì, e, nello stesso momento, deve essere consegnato al Comune l’elenco completo dei beni che si ha intenzione di vendere, barattare, proporre o esporre, con il relativo prezzo.
- Se non sono in possesso del tesserino dell’hobbista ci sono delle sanzioni?
Non essere in possesso del tesserino (ove previsto) o della vidimazione relativa al mercatino cui si partecipa, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da € 250 a € 1.500.
Altre sanzioni amministrative sono previste nei casi di:
-
- mancata esibizione del tesserino al pubblico o agli organi preposti alla vigilanza;
- vendita con un prezzo unitario superiore a € 250.
Chi è il creativo?
RIFERIMENTO LEGISLATIVO:
- Legge quadro per l’artigianato – 443/1985
- Decreto Bersani “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio – Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (2)
La legge di riferimento dei creativi è quella dell’artigianato
Solo negli ultimi anni si è sentito parlare insistentemente di “creatività”, e attribuire una definizione precisa a questo termine non è facile tant’è che la più chiara e convincente resta quella fornita dal matematico Henri Poincaré nel 1929:
“Creatività è unire elementi esistenti con connessioni nuove, che siano utili”.
Novità e utilità sono concetti complementari, essere creativi significa rompere gli schemi esistenti per crearne altri migliori. Ma, indipendentemente dalla definizione che si intende dare alla parola creatività, esiste una normativa di riferimento che fornisce indicazioni precise affinché si possa riconoscere un creativo da un hobbista: la legislazione sulle “opere dell’ingegno”, che rientra nel campo del diritto d’autore ed è tutelata dalla SIAE (la Società Italiana Autori Editori).
Il creativo non ha bisogno del tesserino dell’hobbista
FISCO AMICO! – La legislazione fa esclusivo riferimento agli “hobbisti” e non ai “creativi”, quindi non è rivolta a chi vende o espone le opere artigianali frutto del proprio lavoro e del proprio ingegno (Legge 114/1998, art. 4, comma 2).
I creativi non sono tenuti a munirsi del tesserino dell’hobbista.
Se si rientra nella categoria dei creativi occasionali con volumi d’affari inferiore a € 5.000 netti annui, è importante portare con sé la “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”, anche conosciuta come “dichiarazione di vendita temporanea” (modulo scaricabile da https://fiscoamicopertutti.it/download), nella quale si dichiara:
-
- di esercitare l’attività di esposizione e vendita di proprie opere dell’ingegno a carattere creativo senza necessità di autorizzazione amministrativa, secondo quanto disposto dell’art. 4, comma 2, lettera h) del D.lgs. 31/03/1998 n. 114” (le dichiarazioni false e mendaci sono sanzionabili!);
- che la vendita è effettuata in maniera “occasionale”;
- non si è un venditore abituale.
Vendita occasionale di opere frutto dell’ingegno a carattere creativo
La creatività segue le regole del mondo delle “opere dell’ingegno creativo”, ma cosa si intende con questi termini?
Tali attività non sono da assoggettare alle norme sul commercio ma a quelle dell’artigianato.
Le regole sull’artigianato ci aiutano a chiarire la figura del creativo occasionale che naturalmente rispetto all’artigiano iscritto all’Albo, vende in modo sporadico, non organizzato e occasionale, opere frutto dell’ingegno a carattere creativo.
Gli elementi che caratterizzano un artigiano, e quindi un creativo, sono: l’arte, la tradizione, la manualità e la qualità.
Vediamoli brevemente:
- arte – potrà dirsi artistica la realizzazione di un esemplare unico o a numero chiuso, in qualsivoglia materiale, il cui utilizzo è dettato da una esigenza estetica, che sia eccellente da un punto di vista tecnico e abbia valenza formale innovativa e autonoma;
- tradizione – tradizionale è il prodotto che rispetta e propone una tradizione tecnica e formale, che si è conformata nel corso del tempo, nel particolare contesto storico e culturale della zona geografica di appartenenza. Sono altresì considerate lavorazioni tradizionali le produzioni realizzate secondo tecniche e modalità consolidate, tramandate nei costumi e nelle consuetudini a livello provinciale;
- manualità – le attività devono essere svolte prevalentemente con tecniche di lavorazione manuale, ad alto livello professionale è, tuttavia, ammesso l’ausilio di apparecchiature e la meccanizzazione di alcune fasi della lavorazione, con l’esclusione di processi di lavorazione in serie. In genere, comunque, la lavorazione manuale deve arrivare intorno al 75% del totale della lavorazione.
- qualità – La produzione è considerata di qualità, e quindi l’azienda potrà essere meritevole dell’attribuzione del marchio rilasciato da un’apposita commissione, quando contenga meriti tecnici, estetici o bontà di ideazione e di fattura; ossia che per essa, da parte dell’artigiano, sia stata adottata una attenzione particolare nella scelta della forma e dei materiali e nell’applicazione delle tecniche esecutive.
Conclusioni e aspetti fiscali
- Sia gli hobbisti che i creativi sono lavoratori occasionali.
- L’hobbista, in base alla Regione di appartenenza, dovrà fornirsi del “tesserino dell’hobbista”.
- I creativi artigiani non devono procurarsi il tesserino dell’hobbista.
- Sia per l’hobbista che per il creativo non è necessaria l’autorizzazione amministrativa per il commercio sulle aree pubbliche
- Se l’attività di creativo e di hobbista è esercitata “occasionalmente”, non si deve aprire partita IVA.
- Per partecipare ai mercatini bisogna essere in possesso di un blocchetto di ricevute generiche (non fiscali). Tali ricevute, complete del nome e cognome di chi vende e di chi acquista, riporteranno la cifra in euro ricevuta dall’acquirente; se l’importo ricevuto supera € 77,46, dovrà essere applicata una marca da bollo da € 2,00.
- A differenza dell’hobbista, al creativo viene data la possibilità di partecipare ad un numero indefinito di mercatini, sempre rispettando il limite di compensi non superiori ad € 5.000 annui (altrimenti sarà necessaria l’apertura della partita IVA con conseguente obbligo di versamenti dei contributi previdenziali).
- Nel caso l’attività creativa o di hobbistica, rappresentino l’unica attività fonte di guadagni (con un volume d’affari non superiore ad € 4.800 lordi), tali introiti non sono soggetti ad alcun obbligo di dichiarazione annuale. Se, al contrario, si supera la somma predetta, gli incassi dell’attività creativa devono essere dichiarati nel modello dei Redditi Persone Fisiche, nella sezione L (redditi diversi) tra le prestazioni occasionali. Lo stesso dicasi se il creativo o l’hobbista, percepiscono già altri redditi da attività professionale principale da dichiarare, i redditi occasionali devono essere dichiarati.
Ad esempio, se un creativo percepisce redditi da libera professione o da dipendente, i redditi da lavoro occasionale vanno cumulati e dichiarati nel modello 730 o nel modello dei redditi per le Persone Fisiche.
Fonti:
“Fisco amico per creativi” – di Carmen Fantasia – StreetLib