La comunicazione preventiva del lavoratore autonomo occasionale da parte del committente
Nella Legge di bilancio 2021, la 146/21, incontriamo la novità della comunicazione preventiva, un documento che il datore di lavoro deve inviare all’Ispettorato del lavoro prima di usufruire delle prestazioni dei lavoratori autonomi occasionali.
Si tratta dell’obbligo di una comunicazione preventiva, da parte del committente, all’Ispettorato del Lavoro da effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa. In caso di inadempienza sono previste delle sanzioni pecuniarie, per un valore tra i 500 e i 2.500 euro.
A chi compete fare la comunicazione preventiva
L’attività per cui si sono introdotte delle novità riguarda quella specifica dei lavoratori autonomi occasionali disciplinati dall’art. 2222 del Codice Civile che li identifica tali “quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”.
Non sussiste quindi il carattere di abitualità e la prestazione lavorativa è eseguita per mezzo del proprio lavoro e dei propri mezzi, come non sussiste alcun vincolo di subordinazione, deve essere sporadica e non continua.
ATTENZIONE! – Tale obbligo non sussiste verso i titolari di partita IVA.
È importante sottolineare che sarà compito del committente/datore di lavoro trasmettere all’Ispettorato del Lavoro tutti i dati fondamentali relativi alla collaborazione autonoma occasionale e non altre persone!
Cosa succede se vengono rilevate assunzioni irregolari?
Anche qui il Decreto Fiscale interviene per combattere l’evasione fiscale e a tutela del lavoratore, stiamo parlando della sospensione del lavoro irregolare. Nello specifico, se il committente ha instaurato rapporti irregolari per almeno il 10% dei lavoratori occupati, è prevista la sospensione. Queste misure di controllo con le relative restrizioni, tendono a proteggere il lavoratore autonomo occasionale proprio tramite l’invio della comunicazione preventiva obbligatoria.
Come e quando inviare la comunicazione preventiva
La comunicazione dell’avvio dell’attività di un lavoratore autonomo occasionale, che interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori, deve essere preventiva rispetto all’inizio dell’attività lavorativa, fino a 30 giorni prima e va effettuata all’Ispettorato del Lavoro territoriale competente, tenendo conto del luogo dove si svolgerà la prestazione. La procedura di comunicazione è telematica e sarà effettuata con le stesse modalità operative previste per le comunicazioni che il datore di lavoro effettua per i lavoratori intermittenti.
Come va effettuata la comunicazione e cosa indicare
La comunicazione preventiva dell’inizio del rapporto di lavoro con un lavoratore autonomo occasionale deve essere effettuata all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, in ragione del luogo ove si svolgerà la prestazione.
La procedura di comunicazione sarà telematica e avverrà con le stesse modalità operative previste per le comunicazioni che il datore di lavoro effettua per i lavoratori intermittenti (sul sito dell’Ispettorato del Lavoro c’è a disposizione tutto l’elenco degli Uffici territoriali).
Chi è tenuto alla comunicazione preventiva
Tutti i titolari di partita Iva che sono iscritti al Registro Imprese, che quindi esercitano:
- attività di commercio,
- artigianato
- e servizi.
Sono esclusi tutti gli altri soggetti economici che non sono tenuti all’iscrizione alla sezione Imprese della Camera di Commercio. Tra queste ad esempio, le Associazioni e tutti gli Enti no profit, i professionisti.
Cosa va indicato nella comunicazione preventiva?
- I dati del committente (ragione sociale, sede legale, Codice Fiscale e Partita IVA);
- i dati del lavoratore autonomo occasionale (nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza e Codice Fiscale);
- la sede lavorativa del committente dove il collaboratore autonomo occasionale svolgerà la propria prestazione lavorativa;
- una descrizione dell’attività che dovrà svolgere il lavoratore autonomo occasionale;
- l’ammontare del compenso (solo qualora stabilito al momento dell’incarico);
- la data di avvio delle prestazioni occasionali;
- il periodo di tempo entro il quale si potrà considerare compiuta l’opera o il servizio (ad esempio, un giorno, una settimana, un mese).
ATTENZIONE! – Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nel periodo di tempo indicato nell’ultimo punto, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
Inoltre, per quanto non espressamente previsto, può essere il caso di allegare all’email, anche la lettera di incarico, con le specifiche sull’attività che dovrà essere svolta.
Qualora i dati suindicati siano omessi o parzialmente indicati, la comunicazione sarà considerata come non effettuata dall’Ispettorato del Lavoro e sarà applicata la relativa sanzione amministrativa.
Si possono correggere errori effettuati sulla comunicazione preventiva?
Naturalmente sì. Per venire incontro ai contribuenti, una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata e potranno essere modificati i dati qui inseriti, in qualunque momento che precede l’inizio dell’attività del prestatore autonomo occasionale.
Per scaricare gratuitamente un FAC- SIMILE di Comunicazione preventiva editabile, visitare: https://fiscoamicopertutti.it/download
Carmen Fantasia – dottore commercialista, esperta in lavoratori dello spettacolo e creativi