Articolo
Come funziona il diritto d’immagine per artisti: leggi, tasse e casi pratici
Argomenti
- Legislazione di riferimento
- Cos’è il diritto all’immagine?
- Scopo delle tutela della cessione del diritto d’immagine e sfruttamento economico
- Regolamentazione del diritto d’immagine dal 2004
- Come si deve comportare l’artista?
- Imposizione fiscale e previdenziale applicata in Italia sui compensi da DIRITTO D’IMMAGINE
- Chi può avvalersi del diritto d’immagine
- Chi non può avvalersi del diritto d’immagine
Legislazione di riferimento
– Art. 2 Costituzione
– Art. 10 Codice Civile
– Art. 96 e 97 della Legge sul Diritto d’Autore, L. n. 633/1941
– Art. 3 dlgs. CPS 708/47 (Capo Provvisorio Stato)
Cos’è il diritto all’immagine?
Il diritto all’immagine è quella posizione giuridica in cui si trova un soggetto il cui aspetto esteriore sia oggetto di una trattativa, di una cessione o, comunque, di una qualsiasi operazione giuridica.
E’ un diritto assoluto della persona il quale garantisce che la propria immagine non venga divulgata, esposta o pubblicata senza il proprio consenso e fuori dei casi previsti dalla legge, pur senza pregiudizio al decoro o alla reputazione.
Il diritto all’immagine rientra tra quelli definiti genericamente “diritti inviolabili dell’uomo”.
Nella sua qualità di diritto della persona, questo è:
– assoluto (ossia, opponibile nei confronti di tutti i consociati),
– inalienabile (ossia, non può essere ceduto a terzi, nemmeno dietro compenso),
– intrasmissibile (ossia, si tratta di un diritto che si acquista alla nascita e si perde alla morte, non potendo essere trasmesso agli eredi),
– imprescrittibile (ossia, non è oggetto di prescrizione e quindi non si perde se non lo si esercita)
– ed irrinunciabile (ossia, non può essere oggetto nemmeno di rinuncia volontaria da parte del titolare).
Scopo delle tutela della cessione del diritto d’immagine e sfruttamento economico
La cessione del diritto d’immagine significa che l’artista ha la facoltà di impedire l’utilizzo non autorizzato della propria immagine sia dal vivo che di un proprio ritratto. Infatti, l’articolo 10 del Codice Civile statuisce il divieto per i terzi di pubblicare il ritratto di una persona senza aver preventivamente ottenuto il suo consenso. Tale principio è tanto più
vero se vi è alla base un interesse economico.
Il discorso è molto delicato nel caso in cui la pubblicazione dell’immagine avvenga in connessione con la promozione di un prodotto o servizio.
Gli artisti che godono di una certa popolarità combinano spesso:
– prestazione professionale
– e sfruttamento economico dei diritti di utilizzo della propria immagine.
In tal caso, infatti, lo sfruttamento economico dell’immagine del personaggio noto viene, di norma, regolamentato attraverso un vero e proprio accordo commerciale (contratto di sponsorizzazione). Un dato interessante rileva come, sebbene la tipologia contrattuale utilizzata non sia espressamente disciplinata dal Codice Civile (e rientri, pertanto, tra i
cosiddetti “contratti atipici”), la sua diffusione è stata tale che viene fatto rientrare nel concetto, di elaborazione dottrinale, della tipicità sociale.
Attraverso il contratto di sponsorizzazione, personaggi noti prestano, non solo la propria immagine, ma, in ipotesi, anche, ad esempio, la propria voce per pubblicizzare un evento che può essere di diversa natura (sportivo, sociale, culturale, ecc…) ovvero un prodotto, dietro pagamento, da parte dell’ente o dell’azienda interessati, di un corrispettivo.
Regolamentazione del diritto d’immagine dal 2004
Fino al 2004 il diritto d’immagine era utilizzato da molti per eludere la contribuzione previdenziale. Nel 2004 viene introdotta una normativa che limita fino al 40% l’imponibile corrisposto per l’attività di lavoro spettacolistico da imputare a diritti d’immagine, d’autore e connessi, assoggettando almeno il 60% del corrispettivo a contribuzione previdenziale
Enpals e non il 100% come sarebbe invece ordinario procedere.
Lo scopo della norma è di evitare che lo sfruttamento di diritti d’immagine, d’autore e connessi (come tali non assoggettati a contribuzione Enpals, perchè prestazioni di fare e non di fare), potesse diventare un pretesto per eludere la contribuzione previdenziale, imputando occultamente anche compensi per prestazioni di spettacolo.
Come si deve comportare l’artista?
Non sempre i profili fiscali sono di facile applicazione e le casistiche sono diverse.
E’ importante indicare in fattura il diritto d’immagine in maniera chiara. Due le possibilità:
A) L’artista può stipulare un unico contratto sia il diritto di immagine che la prestazione artistica
Se il contratto stipulato è unico, come da prassi contrattuale, il compenso pattuito sarà ripartito in due quote:
– il 60% a titolo di remunerazione della prestazione professionale resa (soggetta a ex Enpals)
– e il 40% a titolo di remunerazione per la cessione dei diritti di immagine (non soggetta a ex Enpals).
B) L’artista può stipulare due contratti differenti
L’artista di suddividere il compenso in due parti con due contratti:
– un contratto che preveda la remunerazione della prestazione professionale artistica in sé (soggetto a ex Enpals);
– un contratto per l’utilizzo dell’immagine dell’artista (non soggetto a ex Enpals).
Imposizione fiscale e previdenziale applicata in Italia sui compensi da DIRITTO D’IMMAGINE
Chi può avvalersi del diritto d’immagine
Possono utilizzare il diritto d’immagine tutti i lavoratori dai numeri compresi nell’elenco da 1 a 14 dell’art. 3 dlgs. CPS 708/47 (Capo Provvisorio Stato)
Art. 3. CPS 708/47
Sono obbligatoriamente iscritti all’Ente nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello spettacolo tutti gli appartenenti alle seguenti categorie di qualsiasi nazionalità:
1) artisti lirici;
2) attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, cantanti di musica leggera, presentatori, disc jockey ed animatori in strutture ricettive connesse all’attività turistica;
3) attori generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico;
4) registi e sceneggiatori teatrali e cinematografici, aiuti-registi, dialoghisti e adattatori cinetelevisivi;
5) organizzatori generali, direttori, ispettori, segretari di produzione cinematografica, cassieri, segretari di edizione;
6) direttori di scena e doppiaggio;
7) direttori d’orchestra e sostituti;
8) concertisti e professori d’orchestra, orchestrali e bandisti;
9) tersicorei, coristi, ballerini, figuranti, indossatori e tecnici addetti alle manifestazioni di moda;
10)amministratori di formazioni artistiche;
11)tecnici del montaggio, del suono, dello sviluppo e stampa;
12)operatori di ripresa cinematografica e televisiva, aiuto operatori e maestranze cinematografiche, teatrali e radio televisive;
13)arredatori, architetti, scenografi, figurinisti teatrali e cinematografici;
14)truccatori e parrucchieri;
Chi non può avvalersi del diritto d’immagine
15)macchinisti pontaroli, elettricisti, attrezzisti, falegnami e tappezzieri;
16)sarti;
17)pittori, stuccatori e formatori;
18)artieri ippici;
19)operatori di cabine, di sale cinematografiche;
20)impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche e televisive, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa; maschere, custodi e personale di pulizia dipendenti dagli enti ed imprese soprannominati;
21)impiegati ed operai dipendenti dalle case da gioco, dagli ippodromi e dalle scuderie dei cavalli da corsa e dai cinodromi; prestatori d’opera addetti ai totalizzatori, o alla ricezione delle scommesse, presso gli ippodromi e cinodromi, nonché presso le sale da corsa e le agenzie ippiche; addetti agli impianti sportivi; dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;
22)calciatori ed allenatori di calcio;
23)lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei films.
23-bis) lavoratori autonomi esercenti attività musicali.
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Autore
Carmen Fantasia
commercialista, formatrice e autrice di manuali pratici
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